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Art.
1
E' costituita l' "ACCADEMIA CULTURALE
EUROPEA", con sede in Roma, in Via Crescenzio n. 103.
L'"ACCADEMIA CULTURALE EUROPEA" non ha fini di lucro ed ha
carattere volontario, apartitico, e a sindacale.
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.
Art. 2
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 3
L'"ACCADEMIA CULTURALE EUROPEA" potrà essere
presente nel Territorio Nazionale con sedi periferiche e in altre Nazioni
Europee.
Art. 4
l'"ACCADEMIA CULTURALE EUROPEA" ha
lo scopo prevalente di promuovere attività di carattere culturale.
Essa svolge anche attività di promozione e divulgazione delle
arti e della cultura. A titolo esemplificativo e non tassativo l'Accademia
può svolgere le seguenti attività:
a) culturali, mediante organizzazione di spettacoli teatrali, concerti di musica,
concorsi musicali nazionali ed internazionali, concorsi letterari, manifestazioni
di cultura popolare, rievocazioni storiche e commemorazioni, tavole rotonde,
convegni, conferenze, congressi, seminari, dibattiti, mostre, proiezioni di
film e documentari culturali;
b) formazione, corsi di preparazione e perfezionamento, in particolare in ambito
artistico, istituzione di borse di studio, costituzione di gruppi di approfondimento
e ricerca;
c) sociali, mediante iniziative caritative, umanitarie, incontri, manifestazioni
tra soci in occasione di festività;
d) iniziative editoriali e multimediali, pubblicazione di libri, riviste, e/o
bollettini, partiture musicali, registrazioni di concerti dal vivo o in studio,
pubblicazione degli atti riguardanti conferenze, convegni, seminari di studi
e ricerche e la relativa distribuzione.
L'Accademia può partecipare ad Enti, con scopi culturali, artistici,
sociali ed umanitari e ad attività di studio e di ricerca presso Università,
conservatori, teatri ed archivi.
L'Accademia è posta sotto la protezione dei Santi Patroni d'Europa,
comunque promuove ed auspica integrazioni e sinergie con tutte le confessioni
religiose nel campo artistico ed umanitario.
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Art. 5
Possono aderire all'Accademia
tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali della stessa.
I soci si distinguono in tre categorie con pari diritti:
- Soci Fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Accademia;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori:
Tra i Soci Sostenitori possono essere annoverati fondazioni o enti pubblici
e privati aventi finalità artistiche culturali, caritative ed associazioni
con identiche finalità.
Art. 6
I soci sono tenuti ad un comportamento
corretto nelle relazioni con gli altri soci ed all'esterno, irreprensibile
nella vita pubblica e privata, nonché all'accettazione del presente
statuto.
Art. 7
L'ammissione di soci avviene
su domanda degli interessati e dietro presentazione di due Soci Fondatori
o di
tre Soci Ordinari con almeno tre anni di anzianità.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è devoluta
al giudizio del Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
Art. 8
L'appartenenza all'Accademia
ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto
delle deliberazioni
e risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze
statutarie.
Art. 9
La qualifica di socio può venire
meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto mediante lettera raccomandata
A/R da inviarsi almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- per radiazione deliberata dall'Assemblea dei soci contro il socio che commetta
azioni disonorevoli dentro e/o fuori dell'Accademia, per accertati motivi di
incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi
del presidente statuto ed inoltre per non condividere più gli scopi
istituzionali dell'Accademia;
- per ritardato pagamento dei contributi associativi per oltre un anno.
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Art. 10
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- il vice presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il collegio dei probiviri;
- il collegio dei revisori dei conti.
Art. 11
Tutte le cariche sono rinnovabili,
onorifiche, gratuite e rieleggibili.
In occasione della prestazione d'opera dei singoli soci, il consiglio
direttivo può deliberare un opportuno trattamento economico.
Art. 12
L'Assemblea dei Soci è il
massimo organo deliberativo dell'Accademia.
Hanno diritto di volto in Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i
Soci in regola con il versamento dei contributi associativi.
Art. 13
L'Assemblea è convocata in via
ordinaria, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione
del bilancio dell'esercizio precedente, per presentare il bilancio
preventivo dell'anno in corso e per l'eventuale rinnovo delle cariche
sociali. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta
il Consiglio Direttivo ne ravveda la necessità oppure per richiesta
di almeno un terzo dei soci. L'Assemblea dei Soci è convocata
per posta con avviso scritto, nella sede sociale o in altra sede.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso
indirizzato ai soci, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni;
in caso di urgenza il
termine di preavviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni. L'avviso
di convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare,
la data, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione.
Art. 14
L'Assemblea è presieduta
dal presidente eletto dai soci presenti.
Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale.
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Art. 15
L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente
costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata
dai due terzi dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei soci presenti e delibera sia in prima che in seconda convocazione
con la maggioranza dei voti dei presenti.
L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita,
in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci;
in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con la maggioranza dei
due terzi dei presenti.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente
ad altro socio, è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore
a due.
Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti
i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Art. 16
All'Assemblea spettano i seguenti
compiti:
- Eleggere il Presidente dell'Accademia;
- Eleggere il Consiglio Direttivo;
- Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri;
- Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni
del Consiglio Direttivo;
- Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i
contributi associativi;
- Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Accademia e sulle attività svolte
e da svolgere;
- Emanare/aggiornare ed approvare Regolamento d'attuazione dello Statuto;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Deliberare sul trasferimento della Sede Sociale e l'apertura di sedi periferiche
dell'Accademia;
- Deliberare su ogni altro argomento di pertinenza.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è composto
da 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica
tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è composto
inoltre dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può nominare Presidenti Onorari tutti
quei personaggi illustri del panorama culturale, che dimostrano interesse
per gli stessi fini socio culturali del sodalizio.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è dotato
di tutti poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione fatte salve
le competenze dell'Assemblea e del Presidente.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è convocato
dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta
della maggioranza dei Consiglieri, e comunque almeno con cadenza trimestrale.
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Art. 20
Per la validità delle riunioni
del Consiglio Direttivo, occorre la presenza della maggioranza dei
membri in carica e le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti.
In caso di parità il voto del Presidente è prevalente.
Art. 21
Il Presidente del Consiglio
Direttivo è il
Presidente dell'Accademia, egli ne ha la rappresentanza legale di fronte
a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione del buon
andamento dell'attività.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Accademia
sia nei riguardi dei soci che di terzi.
Il Presidente coadiuvato dal Segretario Generale attua le deliberazioni prese
dal Consiglio e dall'Assemblea ed in caso d'urgenza, prende ogni opportuna
decisione, salvo ratifica dell'organo competente.
Il Presidente resta in carica un quinquennio.
Art. 22
Il Vice Presidente sostituisce
il presidente in caso d'assenza o d'impedimento, svolgendo i suoi compiti
nei limiti
consentiti dalla legge.
Art. 23
Il Segretario Generale è responsabile
della struttura tecnico operativa dell'Accademia e ne garantisce il
funzionamento.
Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
in collaborazione con il Presidente; risponde dello svolgimento delle
funzioni associative: Il
Segretario Generale può essere sostituito, in caso di assenza o d'impedimento,
dal tesoriere che svolgerà i suoi compiti nei limiti consentiti dalla
legge.
Art. 24
Il tesoriere è responsabile
dell'andamento contabile ed amministrativo dell'Accademia ed ha la
delega sui conti e depositi ad essa intestati. Le operazioni finanziarie
sono disposte congiuntamente dal presidente e/o Vice Presidente e dal
Segretario Generale e/o Tesoriere.
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Art. 25
Il Collegio dei Probiviri composto
di 3 (tre) membri viene nominato dall'Assemblea fra personalità di
riconosciuta integrità ed esperienza anche se non soci; questi
in ogni caso non possono appartenere al Consiglio Direttivo. Il Collegio
resta in carica quattro anni.
Il Collegio dei Probiviri esprime a maggioranza parere su controversie
sociali tra gli associati e l'Accademia e sul comportamento degli associati
ritenuto
lesivo dell'Accademia o i suoi organi; sul quale parere l'Assemblea adotterà i
provvedimenti che riterrà opportuni, compresa la radiazione del socio.
Il Collegio delibera a maggioranza.
Art. 26
Il Collegio dei revisori dei
Conti composto di 3 (tre) membri viene nominato dall'Assemblea fra
personalità di
riconosciuta integrità ed esperienza anche se non soci; questi
in ogni caso non possono appartenere al Consiglio Direttivo. Il Collegio
resta in carica quattro anni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) esercita la vigilanza nell'amministrazione dell'Accademia con ampia facoltà di
controllo;
b) redige la relazione del rendiconto consuntivo annuale;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità sociale;
d) verifica la consistenza di cassa;
e) chiede la convocazione del Consiglio Direttivo.
Il Collegio può procedere in qualsiasi momento e senza necessità di
preavviso ad atti di ispezione e controllo.
Art. 27
Le entrate dell'Accademia Culturale
Europea sono costituite:
- dalle quote di iscrizione e contributi associativi fissati dall'Assemblea
e versati dai soci. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili;
- da oblazioni, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni, legati o lasciti, da
parte di soci, di terzi, di enti pubblici o privati e di Amministrazioni pubbliche.
I contributi associativi sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque
sia il momento della nuova iscrizione del nuovo socio.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Accademia è tenuto
al pagamento del contributo per tutto l'anno solare in corso e perde ogni diritto
sul patrimonio sociale.
Art. 28
L'esercizio sociale si chiude
al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il Bilancio predisposto dal
tesoriere
e approvato dal Consiglio Direttivo è esaminato dall'Assemblea
come indicato all'Art. 13.
A tale scopo il Bilancio ed il rendiconto dovranno essere depositati
presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea
affinché i
soci ne possano prendere visione.
Le rendite annue del patrimonio e degli eventuali avanzi di gestione alla fine
di ogni esercizio, dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo purché destinati
ai fini istituzionali dell'Accademia.
I proventi dell'attività non possono in nessun caso essere divisi tra
gli associati neanche in forma indiretta.
Il ripianamento di eventuali disavanzi di gestione deve essere previsto nel
Bilancio Preventivo dell'anno successivo.
Art. 29
Delle Onorificenze: l'Accademia
per i suoi associati o per quanti collaborino per lo sviluppo delle
finalità del
sodalizio può concedere onorificenze d'Ufficio, di Merito e
d'Onore.
Art. 30
L'Accademia può essere
sciolta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
riuniti
in Assemblea Straordinaria:
In caso di scioglimento l'Accademia Culturale Europea procede alla nomina dei
liquidatori determinandone i poteri.
I beni costituenti il patrimonio dell'Accademia verranno devoluti integralmente
ad altri enti senza fini di lucro aventi scopi affini o distribuiti per finalità di
utilità sociale.
Art. 31
Per tutto quanto non è previsto
dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge.
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